Art. 15.
(Direttore dell'AI).

      1. Il direttore dell'AI, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei

 

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ministri, previo parere obbligatorio non vincolante del Comitato parlamentare per la sicurezza, è responsabile della gestione dell'AI sotto il profilo tecnico-operativo. A tal fine, per l'esercizio delle funzioni connesse alla sua responsabilità:

          a) stabilisce l'organizzazione interna della struttura, ivi compresi i centri operativi sul territorio nazionale, dandone preventiva comunicazione al Direttore generale del SIS;

          b) dispone l'impiego operativo delle risorse dell'AI;

          c) gestisce le risorse finanziarie, in particolare quelle assegnate per le esigenze riservate;

          d) mantiene i rapporti operativi con i corrispondenti organismi informativi degli altri Stati, nel quadro delle intese stabilite preventivamente con il Direttore generale del SIS;

          e) invia tempestivamente al Direttore generale del SIS informazioni, relazioni e rapporti sull'esito delle attività svolte dall'AI, al fine di renderne edotto il Ministro delle informazioni per la sicurezza;

          f) garantisce la corretta esecuzione del piano di ricerca informativa;

          g) propone al Direttore generale del SIS la nomina del vice direttore e dei capi reparto;

          h) affida gli incarichi di funzioni dirigenziali nell'ambito dell'AI, non compresi tra quelli di cui alla lettera g);

          i) riferisce costantemente al Direttore generale del SIS e presenta al Ministro delle informazioni per la sicurezza, nonché ai Ministri dell'interno, della difesa e degli affari esteri, tramite il Direttore generale del SIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'AI.

      2. Il direttore dell'AI non ha competenza a stipulare accordi internazionali, in qualunque forma conclusi.

 

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